Quinto Accordo

Art. 20

Costituzione della scorta regolatrice.

In vigore dal 21 set 1977
. (Costituzione della scorta regolatrice). a) Sarà costituita una scorta regolatrice il cui importo totale sarà composto dei contributi versati dai paesi produttori conformemente alle disposizioni dell' e dai contributi versati dai paesi consumatori conformemente alle disposizioni dell'. b) Le risorse della scorta regolatrice possono essere completate mediante prestiti contratti sul mercato dei capitali e da disposizioni analoghe a quelle stipulate all'. c) Ai fini del presente articolo, ogni quota di un contributo versato in contanti è considerata equivalente alla quantità di stagnometallo che avrebbe potuto essere acquistata al prezzo minimo esistente alla data in cui tale quota è stata richiesta conformemente alle disposizioni dell' o versata come contributo in applicazione dell'.
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urn:nir:stato:legge:1977-08-08;674#art-qa-20

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