Quinto Accordo

Art. 15

Privilegi e immunita.

In vigore dal 21 set 1977
. (Privilegi e immunita). a) In ciascun paese partecipante vengono concesse al Consiglio tutte le agevolazioni di cambio necessarie all'esercizio delle funzioni che gli incombono in virtù del presente Accordo. b) Il Consiglio ha personalità giuridica. Esso ha in particolare la capacità di concludere contratti, di acquistare e di alienare beni mobili e immobili nonché di stare in giudizio. c) In ciascun paese partecipante il Consiglio fruisce, per quanto la legislazione in vigore in tale paese lo consenta, degli esoneri fiscali sui suoi averi, redditi ed altri beni, che possono essere necessari per l'esercizio delle funzioni che gli incombono in virtù del presente Accordo. d) Lo statuto, i privilegi e le immunità del Consiglio nel territorio del Regno Unito continueranno ad essere oggetto della Convenzione di stabilimento firmata a Londra il 9 febbraio 1972 tra il Governo del Regno Unito di Gran Bretagna e dell'Irlanda del Nord e il Consiglio internazionale dello stagno.
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