Quinto Accordo
Art. 13
Percentuali e voti.
In vigore dal 21 set 1977
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(Percentuali e voti).
a) I paesi produttori detengono insieme 1.000 voti. Ogni paese produttore riceve un numero iniziale di cinque voti; il resto è diviso tra i paesi produttori in una proporzione per quanto possibile vicina alla percentuale di ciascun paese produttore come indicato all'allegato A o stabilito altrimenti in conformità del presente articolo.
b) I paesi consumatori detengono insieme 1.000 voti. Ogni paese consumatore riceve un numero iniziale di cinque voti o, se vi sono più di 30 paesi consumatori, il maggior numero intero in modo che il numero iniziale complessivo di voti non superi 150; il resto è diviso tra i paesi consumatori in una proporzione per quanto possibile vicina alla percentuale di ogni paese consumatore, come indicato nell'allegato B o stabilito altrimenti in conformità del presente articolo.
c) Nessun paese partecipante può avere di più di 450 voti.
d) Non vi sono frazioni di voto.
e) Se conseguentemente al fatto che uno o più dei governi dei paesi elencati nell'allegato A o nell'allegato B non hanno ratificato, approvato o accettato il presente Accordo o non vi hanno aderito o notificato la loro intenzione di ratificarlo, di approvarlo, di accettarlo o di aderirvi o conseguentemente al fatto che un paese partecipante ha cambiato categoria in applicazione dell' o per il ritiro di un paese partecipante o in applicazione di una qualsiasi disposizione del presente Accordo, il totale delle percentuali dei paesi produttori o dei paesi consumatori diviene inferiore a 100 o se il totale dei loro voti rispettivi diventa inferiore a 1.000, la differenza delle percentuali e dei voti è ripartita tra gli altri paesi produttori o consumatori, secondo il caso, in una proporzione per quanto possibile vicina alle percentuali che essi già detengono in modo che i totali rispettivi delle percentuali dei paesi produttori e dei paesi consumatori siano entrambi 100 e i totali rispettivi dei loro voti entrambi 1.000.
f) i) Se prima dell'entrata in vigore del presente Accordo, il governo di un paese che non è elencato nell'allegato A o B ha ratificato, approvato o accettato il presente Accordo o vi ha aderito, o ha notificato la sua intenzione di ratificarlo, di
approvarlo, di accettarlo o di aderirvi, o
ii) se, dopo l'entrata in vigore del presente Accordo, il governo di un paese non ancora paese partecipante lo ratifica, l'accetta, l'approva o vi aderisce, o notifica la sua intenzione di ratificarlo, di approvarlo, di accettarlo o di aderirvi, o se il cambiamento di categoria di un paese partecipante in applicazione dell' è stato approvato,
il Consiglio stabilisce una percentuale per questo paese e adegua la percentuale degli altri paesi partecipanti in proporzione delle loro percentuali precedenti in modo che i totali rispettivi dei paesi produttori e dei paesi consumatori siano entrambi 100 e i totali rispettivi dei loro voti entrambi 1.000. Salvo il caso previsto al paragrafo i) del precedente articolo, una percentuale fissata in applicazione del presente paragrafo prende effetto alla data fissata dal Consiglio ai fini del presente articolo come se si trattasse di una delle percentuali indicate, secondo il caso, nell'allegato A o nell'allegato B.
g) i) Il Consiglio riesamina le percentuali dei paesi produttori elencate nell'allegato A e le adegua conformemente alle norme dell'allegato F. Salvo al momento del primo adeguamento, che sarà effettuato durante la prima sessione ordinaria del Consiglio, la percentuale di un paese produttore non sarà ridotta nel corso di un qualsiasi periodo di 12 mesi di più di un decimo del suo valore all'inizio di tale periodo;
ii) In ogni decisione che si propone di prendere conformemente alle norme dell'allegato F, il Consiglio tiene debitamente conto di ogni situazione che un paese produttore qualsiasi abbia dichiarato eccezionale e può, a maggioranza ripartita di due terzi, rinunziare all'esatta applicazione di dette norme oppure modificarle;
iii) Il Consiglio può, occasionalmente, a maggioranza ripartita di due terzi, apportare delle modifiche alle norme dell'allegato E e tale revisione prende effetto come se fosse stata inclusa in detto allegato;
iv) Le percentuali risultanti dalla procedura descritta nel presente paragrafo sono pubblicate e prendono effetto a decorrere dal primo giorno del trimestre che segue la data della decisione presa dal Consiglio; esse sostituiscono le percentuali indicate all'allegato A.
h) Nella sua prima sessione ordinaria, il Consiglio rivedrà l'allegato B e pubblicherà l'allegato riveduto che sarà immediatamente applicabile ai fini del presente articolo; successivamente nel corso di sessioni tenute durante il secondo trimestre di ciascun anno civile, il Consiglio rivedrà le cifre del consumo di stagno di ogni paese consumatore durante ognuno dei tre anni civili precedenti e pubblicherà le percentuali rivedute che competono a ciascun paese consumatore e che saranno la media delle suddette cifre di consumo; queste percentuali si applicheranno ai fini del presente articolo a decorrere dal 1 luglio successivo come se si trattasse delle percentuali indicate all'allegato B.
i) Quando, in applicazione del paragrafo f) del presente articolo, le percentuali dei paesi produttori sono state proporzionalmente adeguate durante un periodo di controllo deciso dal Consiglio in applicazione dell', il Consiglio pubblica il più presto possibile la tabella riveduta delle percentuali che entrerà in vigore, ai fini dell', a decorrere dal primo giorno del trimestre successivo al periodo nel corso del quale è stata presa la decisione di rivedere le percentuali.
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