Quinto Accordo
Art. 33
Periodi di controllo.
In vigore dal 21 set 1977
.
(Periodi di controllo).
a) I periodi di controllo corrispondono a trimestri, rimanendo inteso che, ogni volta che la limitazione delle esportazioni è stabilita per la prima volta nel corso della durata di applicazione del presente Accordo o è nuovamente stabilita dopo un intervallo durante il quale le esportazioni non sono state limitate, il Consiglio può dichiarare periodo di controllo qualsiasi periodo non superiore a cinque mesi e non inferiore a due mesi, con scadenza il 31 marzo, il 30 giugno, il 30 settembre o il 31 dicembre.
b) Il Consiglio dichiara un periodo di controllo soltanto se ritiene che il quantitativo della scorta regolatrice sarà probabilmente, all'inizio del predetto periodo, di almeno 10.000 tonnellate di stagno-metallo, salvo che:
i) Se è dichiarato un periodo di controllo per la prima volta dopo un intervallo nel corso del quale non era in vigore alcuna limitazione delle esportazioni, il quantitativo fissato ai fini del presente paragrafo è di 5.000 tonnellate e che
ii) Il Consiglio, a maggioranza ripartita dei due terzi può, per ogni periodo di controllo, riesaminare le quantità richieste di 10.000 o 5.000 tonnellate, a seconda dei casi, per tener conto della capacità totale della scorta regolatrice in tale momento.
c) Un quantitativo totale di esportazioni autorizzate divenuto effettivo non cessa di esserlo per tutta la durata del periodo di controllo cui si riferisce soltanto per il motivo che gli averi della scorta regolatrice sono diventati inferiori al quantitativo minimo di stagno-metallo previsto al paragrafo b) del presente articolo o a qualsiasi altro quantitativo che gli fosse stato sostituito, conformemente a detto paragrafo.
d) Il Consiglio può annullare un periodo di controllo dichiarato prima della sua entrata in vigore o porvi fine mentre è in corso.
Questo periodo non sarà considerato periodo di controllo ai fini del paragrafo f) dell' e dei commi ii), iii) e iv) del paragrafo a) dell'.
e) Nonostante le disposizioni del presente articolo, se, in virtù del quarto Accordo, è stato fissato un quantitativo totale di esportazioni autorizzate per l'ultimo trimestre del periodo di applicazione di detto Accordo ed è ancora in vigore al momento della scadenza di tale Accordo:
i) Si riterrà che un periodo di controllo con inizio alla data di entrata in vigore del presente Accordo sia stato dichiarato in virtù del presente Accordo;
ii) Il quantitativo totale delle esportazioni autorizzate per detto periodo di controllo sarà allo stesso livello trimestrale di quello che è stato fissato in virtù del quarto Accordo per l'ultimo trimestre del periodo di applicazione di detto Accordo a meno che e sino a quando tale quantitativo venga modificato dal Consiglio conformemente alle disposizioni dell': rimanendo inteso che, se, al momento della prima sessione ordinaria tenuta dal Consiglio conformemente al presente Accordo, il quantitativo detenuto nella scorta regolatrice è inferiore a 10.000 tonnellate, il Consiglio esaminerà la situazione durante la sua prima sessione ordinaria e che se non verrà adottata la decisione di prorogare il periodo di controllo, il periodo in questione cesserà di essere periodo di controllo.
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