Quinto Accordo

Art. 34

Ripartizione del quantitativo totale delle esportazioni autorizzate.

In vigore dal 21 set 1977
. (Ripartizione del quantitativo totale delle esportazioni autorizzate). a) Il quantitativo totale delle esportazioni autorizzate per un periodo qualsiasi di controllo è suddiviso tra i paesi produttori proporzionalmente alla cifra della loro produzione o delle loro esportazioni, secondo il caso, per i quattro ultimi trimestri consecutivi che hanno preceduto il periodo di controllo e che non sono stati dichiarati periodo di controllo. Nella ripartizione del quantitativo totale delle esportazioni autorizzate effettuata conformemente al presente paragrafo, il Consiglio tiene debitamente conto di tutte le circostanze di cui alla regola 6 dell'allegato F o di tutte le circostanze definite eccezionali da un paese produttore in applicazione della regola 9 dell'allegato F, e può, con il consenso degli altri paesi produttori, utilizzare per il paese interessato la cifra della sua produzione o delle sue esportazioni, secondo il caso, per un altro periodo determinato dal Consiglio. b) i) Nonostante le disposizioni del paragrafo a) del presente articolo, il Consiglio può, con l'accordo di un paese produttore, ridurre la parte di detto paese nel quantitativo totale delle esportazioni autorizzate e ridistribuire l'importo della riduzione tra gli altri paesi produttori proporzionalmente alle percentuali di questi paesi o, se le circostanze lo richiedono, diversamente; ii) La quantità di stagno determinata secondo le disposizioni del comma i) per ogni paese produttore durante un periodo qualsiasi di controllo è, ai fini del presente articolo, considerato costituire il quantitativo delle esportazioni autorizzate per questo paese durante detto periodo di controllo c) Ogni paese produttore prende le misure che possono rivelarsi necessarie per fare osservare le disposizioni del presente articolo e assicurarne l'applicazione in modo che le sue esportazioni corrispondano il più esattamente possibile al quantitativo delle sue esportazioni autorizzate durante ogni periodo di controllo. d) i) Se un paese produttore ritiene di non essere verosimilmente in grado di esportare durante un qualsiasi periodo di controllo la quantità di stagno che il quantitativo delle sue esportazioni autorizzate gli consente di esportare nel corso di detto periodo di controllo, esso è tenuto a fare al Consiglio una dichiarazione a tale scopo, il più presto possibile e al più tardi entro i due mesi dell'anno civile successivi alla data in cui detto quantitativo è diventato effettivo; ii) Se il Consiglio ha ricevuto una tale dichiarazione o se ritiene che un paese produttore non sia verosimilmente in grado di esportare, durante un periodo qualsiasi di controllo, la quantità di stagno che il quantitativo delle sue esportazioni autorizzate gli consente di esportare, il Consiglio può prendere le misure che a suo parere garantiranno l'esportazione effettiva del quantitativo totale richiesto dalle esportazioni autorizzate. e) Ai fini del presente articolo, il Consiglio può decidere che le esportazioni di stagno di un paese produttore comprendano lo stagno contenuto in una materia qualunque proveniente dalla produzione mineraria di detto paese.
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urn:nir:stato:legge:1977-08-08;674#art-qa-34

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