Quinto Accordo
Art. 31
La scorta regolatrice e le modifiche dei tassi di cambio.
In vigore dal 21 set 1977
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(La scorta regolatrice e le modifiche dei tassi di cambio).
a) Il Presidente esecutivo può, di sua iniziativa, o deve, su richiesta di un paese partecipante, convocare immediatamente il Consiglio per esaminare i prezzi minimi e massimi se egli o il Paese partecipante ritengono, a seconda dei casi, che delle modifiche dei tassi di cambio rendano tale revisione necessaria. Le sessioni di cui al presente paragrafo possono essere convocate con un preavviso inferiore a sette giorni.
b) Nelle circostanze previste al paragrafo a) del presente articolo, il Presidente esecutivo può, in attesa della sessione del Consiglio di cui sopra, limitare o sospendere provvisoriamente le operazioni della scorta regolatrice se detta limitazione o sospensione gli sembrano necessarie per impedire che il Direttore compri o venda stagno in quantità che rischiano di compromettere il conseguimento delle finalità dell'Accordo.
c) Una limitazione o una sospensione delle operazioni della scorta regolatrice in applicazione del presente articolo, può essere confermata, emendata o revocata dal Consiglio. Se il Consiglio non prende alcuna decisione, le operazioni della scorta regolatrice riprendono qualora esse siano state limitate o sospese.
d) Entro trenta giorni a decorrere dalla sua decisione di confermare, emendare o revocare una limitazione o una sospensione delle operazioni della scorta regolatrice in applicazione del presente articolo, il Consiglio esamina l'opportunità di fissare prezzi minimi e massimi provvisori e può fissare questi prezzi. Se il Consiglio non fissa prezzi minimi e massimi provvisori in applicazione del presente paragrafo, restano in vigore i prezzi minimi e massimi esistenti fatte salve le disposizioni del paragrafo f) del presente articolo.
e) Entro un termine di novanta giorni a decorrere dalla data alla quale ha fissato i prezzi minimo e massimo provvisori, il Consiglio li riprende in considerazione e può fissare nuovi prezzi minimi e massimi. Se il Consiglio non fissa nuovi prezzi minimi e massimi in applicazione del presente paragrafo, i prezzi minimi e massimi provvisori restano in vigore.
f) Se il Consiglio non fissa prezzi minimi e massimi provvisori conformemente alle disposizioni del paragrafo d) del presente articolo, esso può nel corso di qualsiasi ulteriore sessione determinare l'entità dei prezzi minimi e massimi.
g) Le operazioni della scorta regolatrice riprendono, conformemente alle disposizioni dell', sulla base dei prezzi minimi e massimi che saranno stati fissati conformemente alle disposizioni dei paragrafi d), e) o f) del presente articolo, a seconda dei casi.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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