Quinto Accordo

Art. 26

Liquidazione della scorta regolatrice e controllo delle esportazioni.

In vigore dal 21 set 1977
. (Liquidazione della scorta regolatrice e controllo delle esportazioni). a) Quando, conformemente alle disposizioni dell', fissa il quantitativo totale delle esportazioni autorizzate per un periodo di controllo qualsiasi, il Consiglio decide, tenendo conto dell'esame effettuato per l'eventuale rinnovo del presente Accordo conformemente al paragrafo c) dell', se è necessario ridurre la quantità di stagnometallo detenuta a tale data nella scorta regolatrice. In tal caso, il quantitativo totale delle esportazioni autorizzate potrà essere fissato al livello inferiore alla cifra alla quale il Consiglio, in altre circostanze, avrebbe fissato il quantitativo totale delle esportazioni autorizzate per il periodo suddetto che verrà deciso dal Consiglio. b) Nel quadro delle istruzioni del Consiglio, il Direttore potrà prelevare dalla scorta regolatrice per venderli ad un prezzo qualsiasi ma non inferiore al prezzo minimo, delle quantità di stagno-metallo pari alle quantità di cui il Consiglio avrà ridotto, conformemente alle disposizioni del paragrafo a) del presente articolo, i quantitativi totali delle esportazioni autorizzate.
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