Quinto Accordo
Art. 27
Prezzo minimo e prezzo massimo.
In vigore dal 21 set 1977
.
(Prezzo minimo e prezzo massimo).
a) Ai fini del presente Accordo è istituito per lo stagno-metallo un prezzo minimo e un prezzo massimo che saranno espressi in dollari della Malaysia o in qualsiasi altra moneta che il Consiglio potrà decidere. Il margine tra il prezzo minimo e il prezzo massimo sarà diviso in tre quote.
b) I prezzi minimo e massimo iniziali e le quote tra questi due prezzi saranno quelli che erano in vigore durante il quarto Accordo alla data di scadenza di detto Accordo.
c) Il Consiglio potrà, in una sessione qualsiasi, fissare i limiti di una qualunque delle quote di cui al paragrafo a) del presente articolo.
d) i) Nella prima sessione ordinaria che terrà dopo l'entrata in vigore del presente Accordo e sulla base di studi continui, in qualsiasi momento o conformemente alle disposizioni dell', il Consiglio esaminerà se il prezzo minimo e il prezzo massimo siano tali da consentire il raggiungimento degli obiettivi dell'Accordo e potrà allora rivedere entrambi i prezzi o uno dei due. Se il Consiglio non fissa i nuovi prezzi minimi, e massimi nella sua prima sessione ordinaria dopo l'entrata in vigore del presente Accordo, i prezzi minimi e massimi e le quote tra questi prezzi resteranno identici a quelli che saranno in vigore alla scadenza del quarto Accordo,
ii) Nel far ciò, il Consiglio terrà conto dell'evoluzione a breve termine e delle tendenze a medio termine della produzione di stagno, dei costi di produzione dello stagno e del livello della produzione e del consumo dello stagno dell'esistente capacità di produzione mineraria, dell'incidenza dei prezzi in vigore sul mantenimento di una capacità di produzione mineraria sufficiente per l'avvenire e di qualsiasi altro fattore pertinente che influenzi gli andamenti del prezzo dello stagno.
e) Il Consiglio pubblicherà, non appena possibile, i prezzi minimo o massimo riveduti, ivi compresi i prezzi provvisori o riveduti fissati conformemente all', nonché ogni revisione della divisione del margine.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:legge:1977-08-08;674#art-qa-27