Quinto Accordo
Art. 32
Modalità del controllo delle esportazioni.
In vigore dal 21 set 1977
.
(Modalità del controllo delle esportazioni).
a) Il Consiglio può occasionalmente fissare le quantità di stagno che possono essere esportate dai Paesi produttori conformemente al presente articolo e può dichiarare un periodo di controllo; con la stessa decisione fissa il quantitativo totale delle esportazioni autorizzate per detto periodo di controllo. Nel determinare tale quantitativo, il Consiglio tiene conto delle stime di produzione e di consumo effettuate in applicazione del paragrafo a) dell', delle quantità di metallo e di contanti detenute nella scorta regolatrice, del volume, della disponibilità e dell'evoluzione probabile delle altre scorte di stagno, del commercio dello stagno, e del prezzo corrente dello stagno-metallo e di ogni altro fattore pertinente.
b) Il Consiglio deve inoltre adeguare l'offerta alla domanda in modo da mantenere il prezzo dello stagno-metallo tra il prezzo minimo e il prezzo massimo. Il Consiglio cerca anche di mantenere disponibili nella scorta regolatrice quantità sufficienti di stagno-metallo e di contanti per correggere qualsiasi differenza che dovesse presentarsi tra l'offerta e la domanda.
c) La limitazione delle esportazioni in virtù del presente Accordo durante ogni periodo, di controllo è subordinata ad una decisione del Consiglio; nessuna limitazione delle esportazioni è applicata durante un qualsiasi periodo a meno che il Consiglio abbia dichiarato tale periodo come periodo di controllo e non abbia fissato per esso un quantitativo totale di esportazioni autorizzate.
d) Il Consiglio può dichiarare periodi di controllo e fissare quantitativi totali di esportazioni autorizzate, nonostante la limitazione o la sospensione delle operazioni della scorta regolatrice conformemente alle disposizioni degli o 31.
e) Un quantitativo totale di esportazioni autorizzate, fissate in precedenza ai sensi del paragrafo a) del presente articolo, può essere aumentato ma non diminuito dal Consiglio nel corso del periodo di controllo al quale si riferisce.
f) Quando il Consiglio, conformemente alle disposizioni del paragrafo a) del presente articolo, ha dichiarato un periodo di controllo e fissato il quantitativo totale delle esportazioni autorizzate per detto periodo, esso può contemporaneamente invitare ogni paese che sfrutta nel suo territorio o nei suoi territori miniere di stagno, ad applicare durante detto periodo alle esportazioni di stagno che esso effettuerà sulla sua produzione, una limitazione la cui entità sarà stabilita di comune accordo tra il Consiglio e il paese interessato. Il Consiglio può anche consultarsi con i paesi consumatori di stagno per rendere più efficace il controllo degli approvvigionamenti di stagno sui mercati internazionali.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:legge:1977-08-08;674#art-qa-32