Quinto Accordo

Art. 9

Statistiche e studi.

In vigore dal 21 set 1977
. (Statistiche e studi). Il Consiglio: a) Procede, almeno una volta per trimestre, a una valutazione della produzione e del consumo probabili di stagno durante il trimestre o i trimestri successivi ai fini di stimare la posizione statistica globale dello stagno durante il periodo considerato e a tal fine può tener conto di tutti gli altri fattori pertinenti. b) Prende le disposizioni necessarie per lo studio continuo dei costi di produzione dello stagno, del livello della produzione di stagno, delle tendenze dei prezzi, delle tendenze del mercato e dei problemi a breve e lungo termine dell'industria mondiale dello stagno; a tal fine, esso intraprende da eseguire gli studi che gli sembrano opportuni sui problemi dell'industria dello stagno. c) Si tiene al corrente delle nuove utilizzazioni dello stagno e della messa a punto di prodotti sostitutivi che potrebbero surrogare lo stagno nelle sue utilizzazioni tradizionali. d) Incoraggia rapporti più stretti con le organizzazioni che svolgono lavori di ricerca, sull'esplorazione efficace, sulla produzione, sulla trasformazione e sull'utilizzazione dello stagno o si dedicano a queste attività, e una più ampia partecipazione a dette organizzazioni. e) Procede a uno studio di altri mezzi destinati a completare o a sostituire le attuali modalità di finanziamento della scorta regolatrice.
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