Quinto Accordo

Art. 6

Cambiamento di categoria.

In vigore dal 21 set 1977
. (Cambiamento di categoria). a) Quando la situazione di un paese partecipante è passata da quella di paese consumatore a quella di paese produttore, o viceversa, il Consiglio, a richiesta di questo paese o di propria iniziativa con il consenso del paese in parola, prende in considerazione questa nuova situazione e determina, il quantitativo o la percentuale che sarebbero applicabili ai fini degli allegati pertinenti, del presente Accordo. b) Il Consiglio fissa la data alla quale entreranno in vigore il quantitativo o la percentuale, o l'uno e l'altra, che esso ha adottati conformemente al paragrafo a) del presente articolo. c) A decorrere dalla data fissata dal Consiglio in virtù del paragrafo b) del presente articolo, il paese partecipante interessato cessa di fruire dei diritti e privilegi o di essere tenuto a rispettare gli obblighi che il presente Accordo riconosce o impone ai paesi della categoria cui questo paese apparteneva precedentemente, ad eccezione degli obblighi finanziari o di altra natura non soddisfatti che era tenuto a rispettare nella categoria precedente, e fruisce dei diritti e privilegi ed è tenuto a rispettare tutti gli obblighi che il presente Accordo riconosce o impone ai paesi della categoria a cui questo paese ormai appartiene, restando inteso che: i) Se, in seguito ad un cambiamento di categoria, un paese produttore diventa un paese consumatore, esso conserva tuttavia il diritto di partecipare, alla fine del presente Accordo, alla liquidazione della scorta regolatrice, conformemente alle disposizioni degli ; e ii) Se, in seguito ad un cambiamento di categoria, un paese consumatore diventa un paese produttore, le condizioni imposte dal Consiglio a detto paese saranno altrettanto eque per il paese in parola che per gli altri paesi produttori già partecipanti al presente Accordo.
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