Quinto Accordo

Art. 3

Il Consiglio.

In vigore dal 21 set 1977
. (Il Consiglio). a) Il Consiglio internazionale dello stagno (in appresso denominato il Consiglio), istituito a norma dei precedenti Accordi internazionali sullo stagno, continuerà ad esistere con la composizione, i poteri e le funzioni previsti dal quinto Accordo internazionale sullo stagno per assicurare l'applicazione delle disposizioni di detto Accordo. b) A meno che esso non decida altrimenti, il Consiglio ha la sua sode a Londra.
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