Quinto Accordo

Art. 1

Oggetto.

In vigore dal 21 set 1977
TRADUZIONE NON UFFICIALE N.B. - I testi facenti fede sono unicamente quelli indicati nell'accordo, fra cui il lesto in lingua francese. QUINTO ACCORDO INTERNAZIONALE SULLO STAGNO PREAMBOLO I paesi partecipanti consapevoli: a) del grande aiuto che gli accordi sui prodotti possono apportare allo sviluppo economico, segnatamente nei paesi produttori in via di sviluppo, contribuendo a garantire la stabilità dei prezzi e a promuovere l'incremento regolare degli introiti di esportazione e l'espansione dei mercati delle materie prime; b) della Comunità e dell'interdipendenza degli interessi dei paesi produttori e dei paesi consumatori e dell'importanza di una cooperazione continua tra di essi per conseguire gli obiettivi e i principi delle Nazioni Unite e della Conferenza delle Nazioni Unite sul Commercio e lo Sviluppo e per risolvere i problemi relativi allo stagno mediante un accordo internazionale su questo prodotto, vista la funzione che l'Accordo internazionale sullo stagno può svolgere nell'instaurazione di un nuovo ordine economico internazionale; c) dell'importanza eccezionale dello stagno per numerosi paesi la cui economia dipende largamente dall'esistenza di eque e favorevoli condizioni per la produzione, il consumo o il commercio dello stagno d) della necessità di proteggere e di stimolare la prosperità e l'espansione dell'industria dello stagno, particolarmente nei paesi produttori in via di sviluppo onde garantire approvvigionamenti di stagno sufficienti per salvaguardare gli interessi dei consumatori; e) dell'importanza, per i paesi produttori di stagno, di mantenere e di accrescere il loro potere di acquisto all'importazione e f) dell'interesse di rendere più razionale l'impiego dello stagno, tanto nei paesi in via di sviluppo che nei paesi industrializzati al fine di contribuire alla conservazione delle risorse mondiali di stagno. Hanno convenuto quanto segue: . (Oggetto). Il presente Accordo ha per oggetto: a) di stabilire un equilibrio tra la produzione ed il consumo mondiale di stagno e di attenuare le gravi difficoltà che un'eccedenza o una penuria di stagno anticipate o effettive potrebbero provocare; b) di impedire eccessive fluttuazioni del prezzo dello stagno e degli introiti d'esportazione procurati dallo stagno; c) di prendere disposizioni che contribuiscano ad accrescere gli introiti che i paesi produttori, particolarmente quelli in via di sviluppo ricavano dalle loro esportazioni di stagno, in modo da procurare a questi paesi le risorse necessarie per l'accelerazione del loro sviluppo economico e sociale, tenendo conto nel contempo degli interessi dei consumatori; d) di assicurare condizioni che permettano di ottenere un ritmo dinamico e in aumento della produzione di stagno sulla base di introiti remunerativi per i produttori che contribuiscano a garantire un approvvigionamento sufficiente a prezzi equi per i consumatori e ad assicurare un equilibrio a lungo termine tra la produzione ed il consumo; e) di impedire la disoccupazione o un'estesa sottoccupazione ed altre gravi difficoltà che uno squilibrio tra l'offerta e la domanda di stagno potrebbe provocare; f) di promuovere un impiego più diversificato dello stagno e il miglioramento del trattamento in loco, particolarmente nei paesi produttori in via di sviluppo; g) di prendere, quando si manifesta o rischia di manifestarsi una penuria di stagno, le opportune misure per garantire un incremento della produzione di stagno ed un'equa ripartizione dello stagno-metallo per attenuare le gravi difficoltà che i paesi consumatori potrebbero incontrare; h) di prendere, quando si manifesta o rischia di manifestarsi una eccedenza di stagno, le opportune misure per attenuare le gravi difficoltà che i paesi produttori potrebbero incontrare; i) di prendere in considerazione la liquidazione, da parte di taluni governi, delle scorte di stagno costituite a fini non commerciali e di adottare i provvedimenti atti ad evitare tutte le incertezze e difficoltà che potrebbero manifestarsi; j) di prendere costantemente in considerazione la necessità di valorizzare e di sfruttare nuovi giacimenti di stagno e di promuovere, tra l'altro, grazie ai mezzi di assistenza tecnica e finanziaria dell'Organizzazione delle Nazioni Unite e di altre organizzazioni del sistema delle Nazioni Unite, i metodi più efficaci di estrazione, di concentrazione e di trattamento dei minerali di stagno; k) di promuovere l'espansione del mercato dello stagno nei paesi produttori in via di sviluppo in modo da permettere loro di svolgere una funzione più importante nella commercializzazione dello stagno; e l) di proseguire l'opera intrapresa dal Consiglio internazionale dello stagno ai sensi del quarto Accordo internazionale sullo stagno (qui di seguito denominato quarto Accordo) e di quelli precedenti.
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urn:nir:stato:legge:1977-08-08;674#art-qa-1

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