Quinto Accordo

Art. 4

Partecipazione al Consiglio.

In vigore dal 21 set 1977
. (Partecipazione al Consiglio). a) Il Consiglio è composto di tutti i paesi partecipanti. b) i) Ciascun paese partecipante è rappresentato nel Consiglio da un delegato e ciascun paese può designare delegati supplenti e consiglieri per assistere alle sessioni del Consiglio; ii) Un delegato supplente è abilitato ad agire e a votare in nome del delegato in assenza di quest'ultimo o in altre circostanze speciali. c) Ogni paese partecipante costituisce un solo membro del Consiglio, fatta salva l'eccezione prevista all'articolo, 53.
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urn:nir:stato:legge:1977-08-08;674#art-qa-4

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