Quinto Accordo

Art. 8

Procedure del Consiglio.

In vigore dal 21 set 1977
. (Procedure del Consiglio). Il Consiglio: a) Stabilisce il proprio regolamento interno. b) Può prendere ogni misura che ritiene necessaria per consigliare il Presidente esecutivo quando il Consiglio non è riunito in sessione. c) Può istituire i comitati che reputa necessari per aiutarlo nell'espletamento delle sue funzioni e può fissare il loro mandato; salvo decisione contraria del Consiglio, questi comitati possono stabilire il loro regolamento interno. d) i) Può delegare, in qualunque momento, alla maggioranza ripartita dei due terzi, a qualsiasi comitato quei poteri del Consiglio che non richiedano una maggioranza ripartita semplice, ad esclusione dei poteri concernenti: - la fissazione dei contributi di cui all'; - il prezzo minimo e il prezzo massimo di cui agli ; - la modalità del controllo delle esportazioni di cui agli ; - le misure da prendere nel caso di penuria di stagno di cui all'; ii) Fissa, alla maggioranza ripartita dei due terzi, il mandato di tutti i comitati e ne designa i membri; iii) Può revocare in qualunque momento, alla maggioranza semplice, qualsiasi delega di poteri a tutti i comitati o annullarne l'istituzione.
Storico versioni

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