Quinto Accordo
Art. 8
Procedure del Consiglio.
In vigore dal 21 set 1977
.
(Procedure del Consiglio).
Il Consiglio:
a) Stabilisce il proprio regolamento interno.
b) Può prendere ogni misura che ritiene necessaria per consigliare il Presidente esecutivo quando il Consiglio non è riunito in sessione.
c) Può istituire i comitati che reputa necessari per aiutarlo nell'espletamento delle sue funzioni e può fissare il loro mandato; salvo decisione contraria del Consiglio, questi comitati possono stabilire il loro regolamento interno.
d) i) Può delegare, in qualunque momento, alla maggioranza ripartita dei due terzi, a qualsiasi comitato quei poteri del Consiglio che non richiedano una maggioranza ripartita semplice, ad esclusione dei poteri concernenti:
- la fissazione dei contributi di cui all';
- il prezzo minimo e il prezzo massimo di cui agli ;
- la modalità del controllo delle esportazioni di cui agli ;
- le misure da prendere nel caso di penuria di stagno di cui all';
ii) Fissa, alla maggioranza ripartita dei due terzi, il mandato di tutti i comitati e ne designa i membri;
iii) Può revocare in qualunque momento, alla maggioranza semplice, qualsiasi delega di poteri a tutti i comitati o annullarne l'istituzione.
Storico versioni
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