Quinto Accordo

Art. 7

Poteri e funzioni del Consiglio.

In vigore dal 21 set 1977
. (Poteri e funzioni del Consiglio). Il Consiglio: a) Ha ogni potere ed espleta tutti i compiti necessari all'amministrazione e all'esecuzione del presente Accordo. b) Riceve dal Presidente esecutivo, ogni volta che lo richiede, qualsiasi informazione concernente gli attivi e le operazioni della scorta regolatrice che esso ritiene necessarie per espletare le proprie funzioni conformemente al presente Accordo. c) Può chiedere ai paesi partecipanti di fornire tutti i dati disponibili concernenti la produzione di stagno, i costi di produzione dello stagno, il livello della produzione di stagno, il consumo di stagno, il commercio internazionale e le giacenze di stagno, nonché qualsiasi altra informazione necessaria per una soddisfacente amministrazione del presente Accordo, che non siano incompatibili con le disposizioni dell' relative alla sicurezza nazionale; i paesi devono compiere ogni sforzo per fornire le informazioni richieste. d) Ha il potere di contrarre prestiti per le necessità del conto amministrativo fissato all' o per le necessità del conto della scorta regolatrice come previsto all'. e) Pubblica, dopo la fine di ciascun esercizio finanziario, una relazione sulla sua attività durante detto esercizio. f) Pubblica, dopo la fine di ciascun trimestre, ma non prima di tre mesi dopo la fine di tale trimestre, salvo decisione contraria del Consiglio, una situazione indicante il quantitativo di stagno-metallo detenuto alla fine del trimestre in parola. g) Prende ogni opportuna disposizione ai fini di consultazioni e di cooperazione con: i)L'Organizzazione delle Nazioni Unite, i suoi organi competenti - in particolare la Conferenza delle Nazioni Unite sul commercio e lo sviluppo - le istituzioni specializzate, le altre organizzazioni del sistema delle Nazioni Unite e le organizzazioni intergovernative appropriate; e ii) I paesi non partecipanti che sono membri dell'Organizzazione delle Nazioni Unite o membri delle sue istituzioni specializzate o che erano Parti contraenti dei precedenti accordi internazionali sullo stagno.
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