Quinto Accordo
Art. 10
Presidente esecutivo e Vicepresidente del Consiglio.
In vigore dal 21 set 1977
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(Presidente esecutivo e Vicepresidente del Consiglio).
a) Il Consiglio, alla maggioranza ripartita dei due terzi e con scheda scritta, designa un Presidente esecutivo indipendente, che può avere la cittadinanza di uno dei paesi partecipanti. La designazione del Presidente esecutivo sarà iscritta all'ordine del giorno della prima sessione ordinaria che il Consiglio terrà dopo l'entrata in vigore del presente Accordo.
b) Non potrà essere designato Presidente esecutivo chiunque abbia esercitato funzioni attive nell'industria o nel commercio dello stagno nei cinque anni precedenti la sua designazione; inoltre, il Presidente esecutivo deve soddisfare ai requisiti di cui all'.
c) Le disposizioni del paragrafo b) del presente articolo non ostacolano la designazione di un membro del personale del Consiglio come Presidente esecutivo.
d) Il Consiglio fissa la durata del mandato del Presidente esecutivo, nonché le condizioni alle quali esercita le sue funzioni.
e) Il Presidente esecutivo presiede alle sessioni e sedute del Consiglio; esso non partecipa al voto.
f) Ogni anno il Consiglio elegge due Vicepresidenti scelti rispettivamente fra i rappresentanti dei paesi produttori e fra i rappresentanti dei paesi consumatori. I due Vicepresidenti sono denominati rispettivamente primo Vicepresidente e secondo Vicepresidente. Il primo Vicepresidente è scelto alternativamente fra i paesi produttori e fra i paesi consumatori.
g) In caso di dimissione o d'incapacità permanente del Presidente esecutivo, il Consiglio designa un nuovo Presidente esecutivo conformemente alla procedura di cui al paragrafo a) del presente articolo. In attesa di tale designazione o durante le assenze momentanee del Presidente esecutivo, il primo Vicepresidente, o, se necessario, il secondo Vicepresidente, lo sostituisce con la sola funzione di presiedere alle sessioni e sedute, a meno che il Consiglio non decida altrimenti. Il Consiglio dovrà anche prevedere nel suo regolamento interno la designazione di un capo provvisorio del servizio amministrativo responsabile dell'amministrazione e dell'esecuzione del presente Accordo, conformemente all', durante l'assenza momentanea del Presidente esecutivo o nell'attesa della nomina del nuovo Presidente esecutivo in applicazione del presente paragrafo.
h) Quando un Vicepresidente agisce in qualità di Presidente esecutivo non partecipa al voto; il diritto di voto del paese che egli rappresenta può essere esercitato conformemente alle disposizioni del comma ii) del paragrafo b) dell' e del paragrafo c) dell'.
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