Quinto Accordo

Art. 14

Procedura di voto del Consiglio.

In vigore dal 21 set 1977
. (Procedura di voto del Consiglio). a) Il voto emesso da ciascun membro del Consiglio esprime il numero di voti che esso detiene nel Consiglio. Nel votare, un delegato non può scindere i suoi voti. Un delegato che si astiene è considerato come se non avesse votato. b) Salvo disposizione contraria, le decisioni del Consiglio sono prese alla maggioranza ripartita semplice. c) Ogni membro può, nelle forme che saranno approvate dal Consiglio, autorizzare qualsiasi altro membro a rappresentare i propri interessi e ad esercitare i suoi diritti di voto nel corso di una sessione o seduta del Consiglio.
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