Quinto Accordo

Art. 18

Verifica dei conti.

In vigore dal 21 set 1977
. (Verifica dei conti). a) Il Consiglio nomina dei verificatori di conti che sono incaricati di verificare i suoi libri contabili. b) Il Consiglio pubblica, al più presto possibile dopo la chiusura di ogni esercizio finanziario, il conto amministrativo e il conto della scorta regolatrice verificati da verificatori indipendenti, restando inteso che i conti della scorta regolatrice saranno pubblicati soltanto dopo un periodo di tre mesi successivo alla chiusura dell'esercizio finanziario cui si riferiscono.
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urn:nir:stato:legge:1977-08-08;674#art-qa-18

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