Quinto Accordo
Art. 16
Conti funzionari.
In vigore dal 21 set 1977
.
(Conti funzionari).
a) i) Per l'amministrazione e l'esecuzione del presente Accordo vengono tenuti due conti: il conto amministrativo e il conto della scorta regolatrice.
ii) Le spese amministrative del Consiglio, ivi compresa la retribuzione del Presidente esecutivo, del direttore, del Segretario e del personale vengono imputate al conto amministrativo.
iii) Tutte le spese dovute unicamente a transazioni o a operazioni della scorta regolatrice, ivi comprese le spese derivanti dai prestiti, dalla messa in deposito, dalle commissioni e assicurazioni, è imputata dal Direttore il conto della scorta regolatrice.
iv) L'imputazione al conto della scorta regolatrice di qualsiasi altra categoria di spesa è determinata dal Presidente esecutivo.
b) Il Consiglio non è responsabile delle spese sostenute dai delegati presso il Consiglio o dai loro supplenti e consiglieri.
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