Quinto Accordo

Art. 16

Conti funzionari.

In vigore dal 21 set 1977
. (Conti funzionari). a) i) Per l'amministrazione e l'esecuzione del presente Accordo vengono tenuti due conti: il conto amministrativo e il conto della scorta regolatrice. ii) Le spese amministrative del Consiglio, ivi compresa la retribuzione del Presidente esecutivo, del direttore, del Segretario e del personale vengono imputate al conto amministrativo. iii) Tutte le spese dovute unicamente a transazioni o a operazioni della scorta regolatrice, ivi comprese le spese derivanti dai prestiti, dalla messa in deposito, dalle commissioni e assicurazioni, è imputata dal Direttore il conto della scorta regolatrice. iv) L'imputazione al conto della scorta regolatrice di qualsiasi altra categoria di spesa è determinata dal Presidente esecutivo. b) Il Consiglio non è responsabile delle spese sostenute dai delegati presso il Consiglio o dai loro supplenti e consiglieri.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:legge:1977-08-08;674#art-qa-16

Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo