Quinto Accordo
Art. 2
Definizioni.
In vigore dal 21 set 1977
.
(Definizioni).
Ai fini del presente Accordo bisogna intendere per
STAGNO, lo stagno-metallo o qualsiasi altro stagno raffinato o lo stagno contenuto in concentrati o nel minerale di stagno estratto dal suo giacimento naturale. Ai fini di questa definizione, il "minerale" è reputato non contenere a) la materia estratta dal giacimento ad un fine diverso dal suo trattamento e b) la materia che è stata eliminata durante il trattamento;
STAGNO-METALLO, lo stagno raffinato di buona qualità di titolo uguale o superiore al 99,75%;
SCORTA REGOLATRICE, la scorta regolatrice costituita e gestita conformemente alle disposizioni del capitolo X del presente Accordo;
STAGNO-METALLO DETENUTO, gli averi in stagno-metallo della scorta regolatrice, ivi compreso lo stagno-metallo acquistano per la scorta regolatrice, ma non ancora ricevuto, e ad esclusione del metallo venduto dal Direttore della scorta regolatrice, ma non ancora consegnato;
TONNELLATA, la tonnellata metrica, ossia 1.000 chilogrammi;
PERIODO DI CONTROLLO, un periodo che il Consiglio ha dichiarato tale e per il quale è stato fissato un quantitativo totale di esportazioni autorizzate;
TRIMESTRE, un trimestre che ha inizio il 1 gennaio, il 1 aprile, il 1 luglio o il 1 ottobre;
ESPORTAZIONI NETTE, la quantità esportata alle condizioni enunciate nella parte I dell'allegato C del presente Accordo, meno la quantità importata, determinata conformemente alla parte II del suddetto allegato;
PAESE PARTECIPANTE, un paese il cui governo ha ratificato, approvato o accettato il presente Accordo o vi ha aderito, o ha notificato la sua intenzione di ratificare, di approvare o di accettare il presente Accordo, o di aderirvi, o un territorio o più territori la cui partecipazione separata è diventata effettiva, conformemente alle disposizioni dell' o, secondo il contesto, il governo di tale paese o di tale territorio o di detti territori o un'organizzazione di cui all';
PAESE PRODUTTORE, un paese partecipante che il Consiglio ha dichiarato, con il consenso di tale paese, essere un paese produttore;
PAESE CONSUMATORE, un paese partecipante che il Consiglio ha dichiarato, con il consenso di tale paese, essere un paese consumatore;
PAESE CONTRIBUENTE, un paese partecipante che detiene partecipazioni nella scorta regolatrice;
MAGGIORANZA SEMPLICE, quella che è riunita quando una mozione è appoggiata dalla maggioranza dei suffragi espressi dai paesi partecipanti;
MAGGIORANZA RIPARTITA SEMPLICE, quella che è riunita quando una mozione è appoggiata nello stesso tempo dalla maggioranza dei suffragi espressi dai paesi produttori e dalla maggioranza dei suffragi espressi dai paesi consumatori;
MAGGIORANZA RIPARTITA DEI DUE TERZI, quella che è riunita quando una mozione è appoggiata nello stesso tempo dalla maggioranza dei due terzi dei suffragi espressi dai paesi produttori e dalla maggioranza dei due terzi dei suffragi espressi dai paesi consumatori;
ENTRATA IN VIGORE, salvo se l'espressione sia altrimenti precisata, l'entrata in vigore iniziale del presente Accordo, che essa sia provvisoria, ai sensi dell', o definitiva, ai sensi dell';
ESERCIZIO FINANZIARIO, un periodo di un anno con inizio al 1 luglio e termine al 30 giugno dell'anno seguente;
UNA SESSIONE può comportare una o più sedute del Consiglio.
Storico versioni
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