Quinto Accordo
Art. 54
Organizzazioni intergovernative.
In vigore dal 21 set 1977
.
(Organizzazioni intergovernative).
a) Ogni menzione della parola governo negli è considerata riferita a un'organizzazione intergovernativa che abbia responsabilità per quanto riguarda la negoziazione, la conclusione e l'applicazione di accordi internazionali, in particolare accordi su prodotti di base.
b) Un'organizzazione di questo tipo non ha di per sè diritto di voto, ma in caso di votazione su problemi di sua competenza, è autorizzata a disporre dei voti dei suoi Stati membri ed a esprimerli collettivamente. In questo caso, gli Stati membri dell'organizzazione in causa non sono autorizzati ad esercitare individualmente i loro diritti di voto.
Storico versioni
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