Quinto Accordo
Art. 55
Emendamenti.
In vigore dal 21 set 1977
.
(Emendamenti).
a) Il Consiglio, alla maggioranza dei due terzi del totale dei voti di tutti i paesi produttori e alla maggioranza dei due terzi del totale dei voti di tutti i paesi consumatori, può raccomandare ai paesi partecipanti di apportare emendamenti al presente Accordo.
Nella sua raccomandazione, il Consiglio prescrive il termine entro il quale ciascuno dei paesi partecipanti dovrà notificare al Segretario generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite se ratifica, approva o accetta oppure se rifiuta l'emendamento raccomandato.
b) Il Consiglio può prorogare il termine da esso prescritto conformemente al paragrafo a) del presente articolo per la notifica della ratifica, dell'approvazione o dell'accettazione.
c) Se entro il termine fissato in virtù del paragrafo a) del presente articolo o prorogato in virtù del paragrafo b) del presente articolo un emendamento è ratificato, approvato o accettato da tutti i paesi partecipanti, esso entrerà in vigore dopo che l'ultima ratifica, approvazione o accettazione sarà stata depositata presso il Segretario generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite.
d) Un emendamento non entrerà in vigore se entro il termine fissato in virtù del paragrafo a) del presente articolo o prorogato in virtù del paragrafo b) del presente articolo, non sarà ratificato, approvato o accettato dai paesi partecipanti che detengono la totalità dei suffragi dei paesi produttori e dai paesi partecipanti che detengono i due terzi dei suffragi di tutti i paesi consumatori.
e) Se allo scadere del termine fissato in virtù del paragrafo a) del presente articolo o prorogato in virtù del paragrafo b) del presente articolo un emendamento è ratificato, approvato o accettato dai passi partecipanti in nome dei paesi partecipanti che detengono la totalità dei suffragi dei paesi produttori e dei paesi partecipanti che detengono i due terzi dei suffragi di tutti i paesi consumatori:
i) L'emendamento entrerà in vigore per i paesi partecipanti ad opera dei quali è stata notificata la ratifica, l'approvazione o l'accettazione allo scadere dei tre mesi successivi al ricevimento da parte del Segretario generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite dell'ultima ratifica, approvazione o accettazione necessaria per ottenere la totalità dei suffragi dei paesi produttori e i due terzi dei suffragi di tutti i paesi consumatori;
ii) Ogni paese partecipante che non abbia ratificato, approvato o accettato un emendamento alla data della sua entrata in vigore, cesserà a tale data di partecipare all'Accordo a meno che detto paese partecipante non dimostri al Consiglio, nella prima sessione del Consiglio successiva alla data dell'entrata in vigore dell'emendamento, che gli era impossibile ratificare, approvare o accettare l'emendamento a causa di difficoltà di ordine costituzionale e che il Consiglio non decida di prorogare per detto paese partecipante il termine di ratifica, di approvazione o di accettazione finché queste difficoltà siano state superate.
f) Se un paese consumatore ritiene che i suoi interessi vengano lesi da un emendamento, esso può, anteriormente all'entrata in vigore di tale emendamento, notificare al Segretario generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite che si ritira dall'Accordo.
Tale ritiro sarà effettivo alla data dell'entrata in vigore dell'emendamento. Il Consiglio può, in qualsiasi momento, alle condizioni e secondo le modalità che riterrà eque, autorizzare detto paese ad annullare la sua notifica di ritiro.
g) Qualsiasi emendamento al presente articolo entrerà in vigore soltanto se è stato ratificato, approvato o accettato da tutti i paesi partecipanti.
h) Le disposizioni del presente articolo non modificano i poteri conferiti dall'Accordo per quanto riguarda la revisione di uno qualsiasi degli allegati all'Accordo e non hanno effetto relativamente all'applicazione di qualsiasi altro articolo del presente Accordo che preveda una procedura specifica per la modifica dell'Accordo.
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