Quinto Accordo
Art. 52
Adesione.
In vigore dal 21 set 1977
.
(Adesione).
a) Ogni governo invitato alla Conferenza delle Nazioni Unite sullo stagno, 1975, o ogni partecipante al quarto Accordo avrà il diritto di aderire al presente Accordo alle condizioni che fisserà il Consiglio. Negli strumenti di adesione che essi depositeranno, tali governi dichiareranno di accettare tutte queste condizioni.
b) Per quanto concerne i diritti di voto e gli obblighi finanziari, le condizioni fissate dal Consiglio dovranno essere le stesse tanto nei confronti dei governi desiderosi di aderire all'Accordo che nei confronti degli altri governi già partecipanti all'Accordo.
c) In occasione dell'adesione al presente Accordo di un paese produttore, il Consiglio:
i) Fissa, col consenso del paese, i quantitativi e le percentuali da iscrivere per questo paese negli allegati D e E, secondo i casi; e
ii) Fisserà anche, allo scopo di controllare le esportazioni, le condizioni da indicare a fronte sul suo nome nell'allegato C. I quantitativi, le percentuali e le condizioni così fissate saranno valide come se fossero tutte iscritte in detti allegati.
d) Ogni governo di cui al paragrafo a) del presente articolo che abbia l'intenzione di aderire al presente Accordo può notificare la sua intenzione di aderire all'Accordo.
e) Il Consiglio istituito in virtù del quarto Accordo può, in attesa dell'entrata in vigore del presente Accordo, fissare le condizioni di cui al paragrafo a) del presente articolo, restando inteso che il Consiglio istituito in virtù del presente Accordo e il governo o i governi interessati confermeranno dette condizioni.
f) L'adesione avrà luogo tramite il deposito di uno strumento di adesione presso il Segretario generale delle Nazioni Unite.
Storico versioni
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