Quinto Accordo

Art. 53

Partecipazione separata.

In vigore dal 21 set 1977
. (Partecipazione separata). Un governo, quando deposita lo strumento di ratifica, di approvazione, di accettazione o di adesione o quando notifica la sua intenzione di ratificare, di approvare o di accettare il presente Accordo o di aderirvi, o in ogni momento successivo, può proporre la partecipazione separata in qualità di paese produttore o in qualità di paese consumatore, secondo il caso, di ogni territorio o di territori interessati alla produzione o al consumo di stagno per i quali questo governo assume le relazioni internazionali e al quale l'Accordo è o sarà applicabile quando entrerà in vigore. Tale partecipazione separata sarà sottoposta all'approvazione del Consiglio e alle condizioni che avrà la facoltà di fissare.
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urn:nir:stato:legge:1977-08-08;674#art-qa-53

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