Accordo
Art. 50
Entrata in vigore provvisoria.
In vigore dal 21 set 1977
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(Entrata in vigore provvisoria).
a) i) Se il presente Accordo non è entrato definitivamente in vigore il 1 luglio 1976 o se il quarto Accordo è prorogato, il giorno successivo alla scadenza del quarto Accordo, il presente Accordo entrerà in vigore a titolo provvisorio per i governi che abbiano già depositato gli strumenti di ratifica, di approvazione, di accettazione o di adesione o che abbiano comunicato l'intenzione di ratificare, di approvare o di accettare l'Accordo o di aderirvi, a condizione che detti strumenti o dette dichiarazioni siano state depositate dai governi rappresentanti almeno sei dei paesi produttori che detengano insieme almeno 950 dei voti la cui ripartizione è indicata all'allegato A e almeno nove dei paesi consumatori che detengano insieme almeno 300 dei voti la cui ripartizione è indicata all'allegato B.
ii) Per ogni governo che avrà depositato uno strumento di ratifica, di approvazione, di accettazione o di adesione o che avrà dichiarato la sua intenzione di ratificare, di approvare o di accettare il presente Accordo o di aderirvi mentre è in vigore a titolo provvisorio, l'Accordo entrerà in vigore a titolo provvisorio alla data di deposito di tale strumento o di tale dichiarazione.
b) Se il presente Accordo è entrato in vigore a titolo provvisorio, ma non definitivamente ai sensi dell', nei sei mesi successivi allo scadere del quarto Accordo, il Presidente esecutivo convocherà al più presto possibile una o più sessioni del Consiglio per esaminare la situazione. Tuttavia se l'entrata in vigore rimane provvisoria, l'Accordo verrà a scadere al più tardi un anno dopo l'entrata in vigore a titolo provvisorio.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:1977-08-08;674#art-a-50