Art. 1
In vigore dal 21 set 1977
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
.
Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare il quinto accordo internazionale sullo stagno, con allegati, adottato a Ginevra il 21 giugno 1975.
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