Art. 1

In vigore dal 21 set 1977
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge: . Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare il quinto accordo internazionale sullo stagno, con allegati, adottato a Ginevra il 21 giugno 1975.
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