Quinto Accordo
Art. 40
Misure da adottare in caso di penuria di stagno.
In vigore dal 21 set 1977
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(Misure da adottare in caso di penuria di stagno).
a) Qualora, in un qualsiasi momento in cui il prezzo si trovi nella quota superiore o al di sotto, il Consiglio ritenga che esista o che rischi di prodursi una grave penuria di stagno, il Consiglio
i) può, in applicazione del paragrafo a) dell' e del paragrafo d) dell', porco fine al controllo delle esportazioni eventualmente in vigore e raccomandare il livello che le
scorte non dovrebbero superare; e
ii) raccomanda ai paesi partecipanti di adottare ogni misura che possa assicurare l'aumento più rapido possibile dei quantitativi di stagno che essi possono mettere a disposizione.
b) Il Consiglio fissa il periodo di tempo durante il quale le misure prescritte nel presente articolo resteranno in vigore; questi periodi di tempo corrispondono a trimestri, restando inteso che quando le misure considerate sono applicate per la prima volta ai sensi del presente Accordo o lo sono nuovamente dopo un intervallo nel corso del quale non vi è stata penuria riconosciuta, il Consiglio può dichiarare periodo di applicabilità di dette misure qualsiasi periodo non superiore a cinque mesi e non inferiore a un mese che scade il 31 marzo, il 30 giugno, il 30 settembre o il 31 dicembre.
c) Il Consiglio può annullare le misure prese in applicazione del presente articolo prima della loro entrata in vigore o revocarle nel corso dell'esecuzione o prorogarle di trimestre in trimestre.
d) Viste le stime della produzione e del consumo effettuate dal Consiglio ai sensi del paragrafo a) dell', e tenuto conto delle quantità di stagno-metallo e di contanti detenuti nella scorta regolatrice, nonché di ogni altro fattore pertinente, in particolare del grado di utilizzazione della capacità di produzione, della disponibilità di altre scorte di stagno e della tendenza dei prezzi correnti, il Consiglio procede a tutti gli studi atti a permettergli di valutare la domanda e le disponibilità totali di stagno per il periodo di penuria dichiarata e i periodi ulteriori che esso determinerà.
e) Il Consiglio può, alla maggioranza ripartita dei due terzi, invitare i paesi partecipanti a rendere insieme ad esso disposizioni in grado di garantire ai paesi consumatori un'equa ripartizione degli approvvigionamenti di stagno disponibili.
f) Il Consiglio può rivolgere raccomandazioni ai paesi produttori in merito alle misure appropriate, che non siano incompatibili con gli accordi internazionali sul commercio, al fine di garantire che, in caso di penuria, venga data la preferenza sugli approvvigionamenti di stagno disponibili ai paesi consumatori che partecipano al presente Accordo.
g) Il Consiglio, durante ciascuna delle sessioni che terrà durante il periodo di validità del presente articolo, esaminerà il risultato delle misure prese in applicazione di detto articolo dopo l'ultima sessione.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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