Quinto Accordo

Art. 36

Penalità relative al controllo delle esportazioni.

In vigore dal 21 set 1977
. (Penalità relative al controllo delle esportazioni). a) i) Le esportazioni nette di stagno di ciascun paese produttore durante ogni periodo di controllo sono limitate, salvo disposizione contraria del presente Accordo, al quantitativo delle esportazioni autorizzate del predetto paese durante tale periodo di controllo; ii) Se, nonostante le disposizioni del comma i), le esportazioni nette di stagno di un paese produttore durante un periodo di controllo superano di più del 5 per cento il quantitativo delle sue esportazioni autorizzate per detto periodo di controllo, il Consiglio può esigere che tale paese versi alla scorta regolatrice un contributo supplementare non superiore alla quantità delle sue esportazioni eccedenti il quantitativo delle esportazioni autorizzate. Tale contributo viene effettuato, a scelta del Consiglio, sotto forma di stagno-metallo, oppure in contanti, oppure in stagno-metallo e contanti nelle proporzioni decise dal Consiglio e anteriormente alla data o alle date fissate dal Consiglio. La parte del contributo eventualmente versata in contanti è calcolata al prezzo minimo in vigore alla data della decisione del Consiglio. La parte del contributo eventualmente versata in forma di stagno-metallo è compresa nel quantitativo delle esportazioni autorizzate di tale paese per il periodo di controllo nel corso del quale viene effettuato detto contributo e non costituisce un supplemento del quantitativo summenzionato; iii) Se, nonostante le disposizioni del comma i), il totale delle esportazioni nette di un paese produttore durante quattro periodi di controllo successivi compreso, se del caso, il periodo di controllo di cui al comma ii), supera di più dell'1 per cento il totale delle sue esportazioni autorizzate per tali periodi, il quantitativo delle esportazioni autorizzate di questo paese può, durante ciascuno dei quattro periodi di controllo susseguenti, essere ridotto di un quarto del quantitativo totale esportato in eccesso, oppure, se il Consiglio decide in tal senso, di ogni frazione superiore ad un quarto ma che non superi la metà. Tale riduzione prende effetto durante il periodo di controllo successivo a quello nel corso del quale il Consiglio ha preso la decisione e a decorrere da esso; iv) Se dopo i summenzionati quattro periodi di controllo successivi durante i quali il totale delle esportazioni nette di stagno di un paese è stato superiore al quantitativo delle sue esportazioni autorizzate come indicato nel comma iii), il totale delle esportazioni nette di stagno di tale paese, durante altri quattro periodi di controllo successivi qualsiasi, che non comprenderanno nessuno dei periodi di controllo di cui al comma iii), supera il totale dei quantitativi di esportazioni autorizzate per i predetti quattro periodi di controllo, il Consiglio può, oltre alla riduzione imposta al quantitativo delle esportazioni autorizzate di questo paese conformemente alle disposizioni del comma iii), dichiarare detto paese decaduto in una parte dei suoi diritti a partecipare alla liquidazione della scorta regolatrice; tale parte, la prima volta, non può superare la metà dei diritti di partecipazione in questione. Il Consiglio può in qualsiasi momento e alle condizioni che esso determina, restituire a tale paese la parte dei diritti che gli sono stati tolti; v) Il paese produttore che ha esportato una quantità di stagno superiore al suo quantitativo di esportazioni autorizzate e al quantitativo autorizzato da altre disposizioni del presente articolo deve prendere entro brevi termini tutte le opportune disposizioni per ovviare alla sua infrazione all'Accordo. Il fatto di non aver preso dette disposizioni o qualsiasi ritardo in proposito è preso in considerazione dal Consiglio quando decide in merito alle misure da prendere in applicazione del presente paragrafo. b) Ai fini dei commi ii), iii) e iv) del paragrafo a) del presente articolo, tutti i periodi di controllo per i quali sono stati fissati quantitativi totali di esportazioni autorizzate, tutte le quantità esportate in eccedenza di detti quantitativi di esportazioni autorizzate e ogni penalità imposta ai sensi dell' del quarto Accordo, saranno, a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente Accordo, considerati come fissati, esportati o imposti in virtù del presente articolo
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urn:nir:stato:legge:1977-08-08;674#art-qa-36

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