Quinto Accordo
Art. 39
Scorte nei paesi produttori.
In vigore dal 21 set 1977
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(Scorte nei paesi produttori).
a) i) Le scorte di stagno di un paese produttore che non siano state esportate ai sensi della definizione che l'allegato C dà per tale paese non possono superare in nessun momento, durante un periodo di controllo, il quantitativo indicato per tale paese nell'allegato D;
ii) Tali scorte non comprendono lo stagno in corso di trasporto tra la miniera e il luogo di esportazione come definito all'allegato C;
iii) Il Consiglio può modificare l'allegato D; qualora, tuttavia, esso aumenti in tal modo il quantitativo indicato nell'allegato D per un determinato paese, può imporre condizioni relative al periodo e alla esportazione ulteriore di tali quantità addizionali.
b) Qualsiasi aumento della proporzione autorizzata ai sensi del paragrafo a) dell' del quarto Accordo e ancora vigente alla scadenza del detto Accordo, nonché tutte le condizioni imposte in merito, si considerano come autorizzate o imposte dal presente Accordo, salvo decisione contraria presa dal Consiglio nei sei mesi successivi all'entrata in vigore del presente Accordo.
c) Qualsiasi deposito speciale effettuato conformemente alle disposizioni dell' viene detratto dall'importo delle scorte che in virtù del presente articolo, possono sussistere nel paese produttore interessato durante un periodo di controllo.
d) i) Se in uno qualsiasi dei paesi produttori di cui all'allegato E, il minerale di stagno è necessariamente estratto dal suo giacimento naturale contemporaneamente agli altri minerali citati in tale allegato e se, pertanto, la limitazione delle scorte prescritte al paragrafo a) del presente articolo pone senza alcun motivo valido dei limiti all'estrazione di questi altri minerali, detto paese può tenere scorte supplementari di concentrati di stagno purchè il suo governo certifichi che tale stagno è stato estratto esclusivamente in associazione con questi altri minerali e che esso resta effettivamente in tale paese; resta inteso che in nessun momento la relazione tra la scorta supplementare e il quantitativo totale degli altri minerali estratti supererà la proporzione indicata all'allegato E;
ii) Salvo consenso del Consiglio, l'esportazione di tali scorte supplementari può iniziate solo dopo la liquidazione di tutto lo stagnometallo della scorta regolatrice; in seguito tali scorte possono essere esportate soltanto in ragione di un quarantesimo del totale, ovvero di duecentocinquanta tonnellate, secondo la più elevata di tali due cifre, per trimestre.
e) I paesi di cui all'allegato D o all'allegato E fissano, consultandosi con il Consiglio, le norme applicabili al mantenimento, alla protezione e al controllo di tutte le scorte supplementari la cui costituzione sia stata approvata conformemente al presente articolo.
f) Con l'accordo del paese produttore interessato, il Consiglio può modificare gli allegati D e E.
g) Ogni paese produttore trasmette al Consiglio, ad intervalli stabiliti da quest'ultimo, relazioni concernenti le scorte di stagno presenti nel suo territorio che non sono state esportate ai sensi della definizione che l'allegato C dà per tale paese. Queste relazioni non comprendono lo stagno in corso di trasporto tra la miniera e il luogo di esportazione come definito all'allegato C. Esse indicano separatamente le scorte possedute in virtù delle disposizioni del paragrafo d) del presente articolo.
h) Ogni paese che possiede depositi speciali in virtù dell' o che sia autorizzato ad aumentare i propri quantitativi in applicazione delle disposizioni del paragrafo a) del presente articolo comunicherà al Consiglio, non oltre dodici mesi prima della scadenza del presente Accordo, le misure che esso prevede di adottare per smerciare tali depositi speciali ed esportare tutto o parte di questi quantitativi aumentati, senza includere però le scorte supplementari la cui esportazione è disciplinata dalle disposizioni del paragrafo d) del presente articolo; esso consulterà il Consiglio onde trovare il mezzo migliore per effettuare le esportazioni senza disorganizzare, nei limiti del possibile, il mercato dello stagno e conformemente alle disposizioni concernenti la liquidazione della scorta regolatrice in virtù dell'. Il paese produttore in causa terrà debitamente conto delle raccomandazioni del Consiglio.
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