Quinto Accordo

Art. 37

Esportazioni speciali.

In vigore dal 21 set 1977
. (Esportazioni speciali). a) In qualsiasi momento il Consiglio, dopo aver dichiarato un periodo di controllo, può, a maggioranza ripartita dei due terzi, autorizzare l'esportazione (qui di seguito denominata "esportazione speciale") di una quantità determinata di stagno in supplemento al quantitativo menzionato al paragrafo a) dell' a condizione che esso consideri: i) che l'esportazione speciale prevista è destinata ad essere versata ad una scorta governativa e ii) che l'esportazione speciale prevista non sarà verosimilmente impiegata a fini commerciali o industriali per tutta la durata di applicazione del presente Accordo. b) A maggioranza ripartita dei due terzi, il Consiglio può sottoporre le esportazioni speciali alle condizioni che ritiene necessarie. c) Se sono soddisfatte le condizioni di cui all' e le condizioni imposte dal Consiglio ai sensi del paragrafo b) del presente articolo, non si tiene conto delle esportazioni speciali quando sono applicate le disposizioni dei paragrafi b) e d) dell' e del paragrafo a) dell'. d) A maggioranza ripartita dei due terzi, il Consiglio può modificare in qualsiasi momento le condizioni di cui al paragrafo a) del presente articolo; resta inteso che detta modifica non deve pregiudicare nessuna delle operazioni effettuate da un paese in virtù di una autorizzazione ricevuta, nè le condizioni già imposte ai sensi del paragrafo b) del presente articolo.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:legge:1977-08-08;674#art-qa-37

Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo