Quinto Accordo

Art. 35

Luogo di esportazione.

In vigore dal 21 set 1977
. (Luogo di esportazione). Si ritiene che lo stagno sia stato esportato se, per un paese di cui all'allegato C, le formalità indicate in detto allegato e inerenti al nome del paese considerato sono state adempiute, rimanendo inteso che: i) Il Consiglio può periodicamente rivedere l'allegato C con il consenso del paese interessato e tale revisione prende effetto come se essa fosse stata inclusa nel predetto allegato; ii) Se un paese produttore esporta stagno in condizioni diverse da quelle considerate all'allegato C, il Consiglio decide se ritenere che tale stagno sia stato esportato ai fini del presente Accordo e, in caso affermativo, fissa la data in cui si presume che tale esportazione abbia avuto luogo.
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urn:nir:stato:legge:1977-08-08;674#art-qa-35

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