Quinto Accordo
Art. 30
Altre operazioni della scorta regolatrice.
In vigore dal 21 set 1977
.
(Altre operazioni della scorta regolatrice).
a) Il Consiglio può autorizzare il Direttore ad acquistare stagno proveniente da una scorta governativa non commerciale o a vendere stagno a tale scorta o per conto di questa. Il Consiglio può anche autorizzare il Direttore ad acquistare stagno dai Paesi contribuenti alla scorta regolatrice del quarto Accordo sulla loro parte della liquidazione della scorta regolatrice conformemente a detto Accordo.
Le disposizioni del paragrafo c) dell' non sono applicabili all'acquisto o alla vendita di stagno per i quali un'autorizzazione è stata data conformemente alle disposizioni del presente paragrafo.
b) Nonostante le disposizioni degli , il Consiglio può autorizzare il Direttore, qualora quest'ultimo non disponga di fondi sufficienti per far fronte alle spese di esecuzione risultanti dalle sue operazioni, a vendere al prezzo corrente le quantità di stagno necessarie per coprire tali spese.
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