Quinto Accordo

Art. 28

Funzionamento della scorta regolatrice.

In vigore dal 21 set 1977
. (Funzionamento della scorta regolatrice). a) Conformemente all' e nell'ambito delle disposizioni del presente Accordo e delle istruzioni del Consiglio, il Direttore è responsabile dinnanzi al Presidente esecutivo del funzionamento della scorta regolatrice. b) Ai fini del presente articolo, il prezzo del mercato dello stagno è il corso dello stagno sul mercato riconosciuto dal Consiglio alla scadenza del quarto Accordo o qualsiasi altro prezzo che il Consiglio può decidere in qualsiasi momento. c) Se il prezzo del mercato dello stagno i) è pari o superiore al prezzo massimo, il Direttore, salvo istruzioni del Consiglio di operare diversamente e fatti salvi gli , offrirà in vendita, al prezzo del mercato, su mercati riconosciuti, lo stagno di cui dispone, fino a quando il prezzo del mercato dello stagno scende al di sotto del prezzo massimo o fino ad esaurimento dello stagno di cui dispone; ii) è situato nella parte superiore del margine che separa il prezzo minimo dal prezzo massimo, il Direttore può effettuare sui mercati riconosciuti delle operazioni al prezzo del mercato se è necessario per impedire al prezzo del mercato di salire troppo bruscamente a condizione che tali operazioni si concludano con vendite nette di stagno; iii) è situato nella parte mediana del margine che separa il prezzo minimo dal prezzo massimo, il Direttore può effettuare operazioni soltanto con un'autorizzazione speciale del Consiglio; iv) è situato nella parte inferiore del margine che separa il prezzo minimo dal prezzo massimo, il Direttore può effettuare sui mercati riconosciuti delle operazioni al prezzo del mercato per impedire al prezzo del mercato di scendere troppo bruscamente, a condizione che tali operazioni si concludano con acquisti netti di stagno; v) è pari o inferiore al prezzo minimo, il Direttore, se dispone di fondi necessari, salvo istruzioni del Consiglio di operare diversamente e fatte salve le disposizioni degli , fa offerte di acquisto su mercati riconosciuti al prezzo minimo fino a quando il prezzo del mercato dello stagno è superiore al prezzo minimo o fino ad esaurimento dei fondi di cui dispone. d) Ai fini del presente articolo, i mercati riconosciuti sono reputati essere il mercato dello stagno degli stretti di Penang, la Borsa dei metalli di Londra e/o ogni altro mercato che il Consiglio può riconoscere occasionalmente per il funzionamento della scorta regolatrice. e) Il Direttore non può, ai sensi del paragrafo c) del presente articolo, effettuare operazioni a termine che non siano liquidate prima della data in cui scade il presente Accordo o prima di qualsiasi altra data dopo la scadenza del presente Accordo, secondo come deciderà il Consiglio.
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