Quinto Accordo

Art. 41

Obblighi generali dei membri.

In vigore dal 21 set 1977
. (Obblighi generali dei membri). a) Per tutta la durata d'applicazione del presente Accordo i paesi partecipanti faranno i massimi sforzi per favorire la realizzazione degli obiettivi dell'Accordo e collaboreranno a tal fine. b) I paesi partecipanti accettano di considerarsi vincolati da tutte le decisioni che il Consiglio adotterà in applicazione del presente Accordo. c) Fatta salva la portata generale del paragrafo a) del presente articolo, i paesi partecipanti osserveranno in particolare le seguenti condizioni: i) Fino a quando saranno disponibili approvvigionamenti sufficienti di stagno per soddisfare completamente le proprie necessità, essi non dovranno vietare o limitare l'impiego dello stagno ad utilizzazioni finali determinate, tranne in circostanze in cui tali divieti o restrizioni non saranno incompatibili con altri accordi internazionali sul commercio; ii) Essi creeranno condizioni favorevoli al passaggio della produzione di stagno dalle imprese a reddito minimo alle imprese a reddito maggiore; iii) Essi favoriranno il mantenimento delle risorse naturali di stagno, impedendo l'abbandono prematuro dei giacimenti.
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