Quinto Accordo

Art. 42

Eque norme di lavoro.

In vigore dal 21 set 1977
. (Eque norme di lavoro). I paesi partecipanti dichiarano che, per evitare l'abbassamento del tenore di vita e l'instaurazione nel commercio mondiale di condizioni di sleale concorrenza, essi avranno cura di garantire nell'industria dello stagno eque norme di lavoro.
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