ConvenzioneTitolo I

Art. 21

In vigore dal 14 feb 1958
L'estradizione in transito attraverso il territorio di una delle Parti Contraenti di un individuo consegnato all'altra Parte sarà concessa su domanda trasmessa per via diplomatica ed accompagnata dai documenti indicati nell', a condizione che si tratti di un reato che può dar luogo ad estradizione ai termini della presente Convenzione, a meno che il transito non sia di natura da turbare l'ordine pubblico. Le disposizioni dell' saranno egualmente applicabili alla richiesta di estradizione in transito. Nel caso in cui sarà utilizzata la via aerea, saranno applicate le seguenti disposizioni: 1) quando nessun atterraggio sarà previsto, lo Stato richiedente avviserà lo Stato il cui territorio sarà sorvolato e attesterà l'esistenza di un mandato d'arresto o di una sentenza di condanna: in caso di atterraggio di fortuna, tale notifica avrà gli effetti della domanda di arresto provvisorio prevista dall' e lo Stato richiedente invierà una domanda di transito nelle condizioni previste dal primo comma del presente articolo; 2) quando un atterraggio sarà previsto, lo Stato richiedente farà domanda di transito. Qualora lo Stato a cui è richiesto il transito chieda esso pure l'estradizione, si potrà sospendere il transito fino a quando l'individuo richiesto abbia soddisfatto la giustizia di detto Stato. Le spese di transito saranno rimborsate dallo Stato richiedente.
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urn:nir:stato:legge:1957-12-24;1342#art-c-21

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