Convenzione›Titolo II
Art. 24
In vigore dal 14 feb 1958
L'autorità richiesta farà consegnare l'atto al destinatario. La prova della consegna sarà data a mezzo sia di una ricevuta datata e firmata dal destinatario, sia di un attestato dell'autorità richiesta, che specifichi il fatto ed il modo della consegna; l'uno o l'altro di tali documenti sarà immediatamente trasmesso all'autorità richiedente.
Qualora la consegna non abbia potuto effettuarsi, l'autorità
richiesta rimanderà l'atto all'autorità richiedente, indicando i motivi che hanno impedito la consegna stessa. Se il destinatario ha rifiutato di ricevere l'atto, l'autorità richiesta preciserà, per quanto possibile, le circostanze ed i motivi del rifiuto.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:1957-12-24;1342#art-c-24