Convenzione›Titolo I
Art. 20
In vigore dal 14 feb 1958
Saranno a carico dello Stato richiesto le spese occasionate dalla domanda di estradizione, fino al momento della consegna dell'estradato, sia nel porto d'imbarco marittimo o aereo agli agenti dello Stato richiedente, sia alla frontiera alle autorità dello Stato di transito designato dallo Stato richiedente.
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Prourn:nir:stato:legge:1957-12-24;1342#art-c-20