ConvenzioneTitolo II

Art. 22

In vigore dal 14 feb 1958
Le Parti Contraenti s'impegnano reciprocamente a notificare gli atti di procedura e le sentenze alle persone residenti nei loro territori rispettivi e ad eseguire le commissioni rogatorie in materia penale. L'esecuzione di tale impegno avrà luogo in conformità della legge della Parte Contraente nel cui territorio essa ha luogo.
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urn:nir:stato:legge:1957-12-24;1342#art-c-22

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