ConvenzioneTitolo II

Art. 23

In vigore dal 14 feb 1958
La lettera e l'elenco di trasmissione degli atti di procedura e delle sentenze dovrà contenere le seguenti indicazioni: - autorità da cui l'atto emana, - natura dell'atto di cui trattasi, - nome ed indirizzo del destinatario, - qualifica del reato.
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urn:nir:stato:legge:1957-12-24;1342#art-c-23

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