Convenzione›Titolo II
Art. 23
In vigore dal 14 feb 1958
La lettera e l'elenco di trasmissione degli atti di procedura e
delle sentenze dovrà contenere le seguenti indicazioni:
- autorità da cui l'atto emana,
- natura dell'atto di cui trattasi,
- nome ed indirizzo del destinatario,
- qualifica del reato.
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Prourn:nir:stato:legge:1957-12-24;1342#art-c-23