Convenzione›Titolo I
Art. 19
In vigore dal 14 feb 1958
Il consenso previsto dagli sarà richiesto a mezzo
di domanda accompagnata dai documenti indicati nell' e da un verbale giudiziario contenente le dichiarazioni dell'estradato.
Tale verbale avrà la stessa validità dei documenti giudiziari menzionati nell'ultimo comma dell', qualora sia redatto nella stessa forma.
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Prourn:nir:stato:legge:1957-12-24;1342#art-c-19