ConvenzioneTitolo I

Art. 18

In vigore dal 14 feb 1958
Salvo nel caso in cui l'estradato sia rimasto nel territorio dello Stato richiedente o vi sia ritornato nelle condizioni indicate nel precedente articolo, il consenso dello Stato richiesto sarà necessario per permettere allo Stato richiedente di consegnare l'individuo estradato ad un terzo Stato.
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urn:nir:stato:legge:1957-12-24;1342#art-c-18

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