ConvenzioneTitolo I

Art. 15

In vigore dal 14 feb 1958
Lo Stato richiesto farà conoscere allo Stato richiedente, per via diplomatica, la sua decisione sull'estradizione. Ogni rifiuto completo o parziale verrà motivato. Quando l'estradizione sarà stata concessa, lo Stato richiedente sarà informato della data a partire dalla quale la consegna potrà avvenire e del luogo di detta consegna. In mancanza di un accordo circa il luogo della consegna, l'individuo estradato sarà condotto, a cura dello Stato richiesto, al luogo designate dalla rappresentanza diplomatica dello Stato richiedente. Lo Stato richiedente provvederà a far ricevere l'individuo da estradare entro un periodo di 50 giorni dalla data fissata conformemente alle disposizioni del comma precedente. Tale periodo potrà essere prolungato ove lo esigano speciali circostanze. Trascorso questo periodo l'individuo potrà essere rilasciato. Le circostanze verranno valutate dallo Stato richiesto. Il rilascio non e di ostacolo alla presentazione ed all'esame di una nuova domanda di estradizione per il medesimo fatto.
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urn:nir:stato:legge:1957-12-24;1342#art-c-15

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