Convenzione›Titolo I
Art. 10
In vigore dal 14 feb 1958
In caso di urgenza, lo Stato richiedente può domandare allo Stato richiesto l'arresto provvisorio dell'individuo di cui è domandata l'estradizione in attesa che i documenti necessari a sostegno della domanda di estradizione e indicati nell' possano essere trasmessi.
La richiesta di arresto provvisorio sarà trasmessa
telegraficamente o per lettera alle autorità di polizia dello Stato richiesto.
Tale richiesta dovrà indicare che seguirà una domanda di
estradizione e che esiste, secondo i casi, un mandato di arresto o una sentenza di condanna; essa menzionerà inoltre la natura del fatto per cui è domandata l'estradizione, il tempo ed il luogo in cui il fatto è stato commesso, nonché i connotati più precisi possibili dell'individuo richiesto.
L'arresto provvisorio avrà luogo nelle forme e secondo le norme
stabilite dalla legislazione dello Stato richiesto. La decisione riguardante l'arresto, nonché, se del caso, la data dell'arresto, saranno comunicate d'urgenza alle autorità di polizia dello Stato richiedente.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:1957-12-24;1342#art-c-10