ConvenzioneTitolo I

Art. 9

In vigore dal 14 feb 1958
Lo Stato a cui è diretta la domanda di estradizione adotterà le disposizioni necessarie, conformemente alla propria legislazione, allo scopo di assicurare l'estradizione.
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urn:nir:stato:legge:1957-12-24;1342#art-c-9

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