ConvenzioneTitolo I

Art. 4

In vigore dal 14 feb 1958
L'estradizione non sarà concessa qualora si tratti di reato politico o di fatto connesso ad un reato politico, ovvero qualora gli elementi del reato implichino una discriminazione razziale o religiosa. Spetta allo Stato richiesto di valutare a tale scopo il carattere del reato.
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urn:nir:stato:legge:1957-12-24;1342#art-c-4

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