Convenzione›Titolo I
Art. 4
In vigore dal 14 feb 1958
L'estradizione non sarà concessa qualora si tratti di reato
politico o di fatto connesso ad un reato politico, ovvero qualora gli elementi del reato implichino una discriminazione razziale o religiosa. Spetta allo Stato richiesto di valutare a tale scopo il carattere del reato.
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Prourn:nir:stato:legge:1957-12-24;1342#art-c-4