Convenzione›Titolo I
Art. 3
In vigore dal 14 feb 1958
Le Parti Contraenti avranno la facoltà di concedere o di rifiutare
l'estradizione dei propri cittadini.
Tuttavia l'estradizione sarà concessa, se, al momento in cui il
reato è stato commesso, l'individuo di cui è domandata l'estradizione non possedeva la cittadinanza dello Stato richiesto.
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Prourn:nir:stato:legge:1957-12-24;1342#art-c-3