Convenzione›Titolo I
Art. 7
In vigore dal 14 feb 1958
L'estradizione non sarà concessa:
1) se il reato per cui essa è domandata è stato commesso,
secondo la legge dello Stato richiesto, nel territorio di questo Stato;
2) se l'individuo di cui è stata domandata l'estradizione è
già stato condannato o assolto, per gli stessi fatti, nello Stato richiesto;
3) se la prescrizione dell'azione o della pena si è compiuta a norma della legislazione dello Stato richiedente o dello Stato richiesto;
4) se, nello Stato richiedente, l'individuo di cui è domandata l'estradizione è stato graziato o beneficia di un provvedimento di amnistia.
L'estradisione potrà essere rifiutata:
1) se il reato è perseguito nello Stato richiesto;
2) se il reato è stato commesso nel territorio di un terzo Stato
e le autorità giudiziarie dello Stato richiesto sono competenti a conoscerne;
3) se l'individuo di cui è domandata l'estradizione è già
stato condannato per gli stessi fatti in un terzo Stato.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:1957-12-24;1342#art-c-7