ConvenzioneTitolo I

Art. 7

In vigore dal 14 feb 1958
L'estradizione non sarà concessa: 1) se il reato per cui essa è domandata è stato commesso, secondo la legge dello Stato richiesto, nel territorio di questo Stato; 2) se l'individuo di cui è stata domandata l'estradizione è già stato condannato o assolto, per gli stessi fatti, nello Stato richiesto; 3) se la prescrizione dell'azione o della pena si è compiuta a norma della legislazione dello Stato richiedente o dello Stato richiesto; 4) se, nello Stato richiedente, l'individuo di cui è domandata l'estradizione è stato graziato o beneficia di un provvedimento di amnistia. L'estradisione potrà essere rifiutata: 1) se il reato è perseguito nello Stato richiesto; 2) se il reato è stato commesso nel territorio di un terzo Stato e le autorità giudiziarie dello Stato richiesto sono competenti a conoscerne; 3) se l'individuo di cui è domandata l'estradizione è già stato condannato per gli stessi fatti in un terzo Stato.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:legge:1957-12-24;1342#art-c-7

Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo