Convenzione›Titolo I
Art. 2
In vigore dal 14 feb 1958
I reati che danno luogo all'estradizione sono:
1) Qualsiasi reato per il quale il massimo della pena prevista
dalla legge di ciascuna delle Parti Contraenti sia superiore a tre anni di reclusione. Sono tuttavia eccettuati:
a) la bigamia;
b) le violenze di qualsiasi natura o vie di fatto, qualora
costituiscano reati speciali in quanto commessi contro agenti della forza pubblica nell'esercizio delle loro funzioni o in occasione di tale esercizio;
c) i reati contro la legislazione sul controllo delle
importazioni ed esportazioni, i cambi, il controllo dei prezzi, le frodi alimentari, i pesi e le misure, nonché contro la legislazione di emergenza relativa alla speculazione economica.
2) Omicidio per imperizia, imprudenza, negligenza o inosservanza dei regolamenti.
3) Aborto.
4) Attentato al pudore, lenocinio, sfruttamento della
prostituzione, istigazione alla dissolutezza, sequestro di persona in luoghi di dissolutezza o per fini di dissolutezza.
5) Sottrazione di minorenni; abbandono di figli minori;
inadempienza dell'obbligo di provvedere ai bisogni essenziali di figli minori.
6) Minacce o violenze a scopo di estorsioni di qualsiasi natura.
7) Arresto e sequestro arbitrari.
8) Furto, truffa, compresi i casi in cui essa ha per fine di
ottenere un credito.
9) Sottrazione o dissipazione fraudolenta, ai danni altrui, di
effetti, danaro, merci, quietanze, scritti di qualsiasi matura, che contengano, creino o estinguano una obbligazione e che siano stati consegnati a condizione di restituirli o di farne un uso o un impiego determinato.
10) Ricettazione.
11) Messa in circolazione di monete false d'oro, di argento o di altro metallo.
12) Falso in scrittura di qualsiasi natura; messa in circolazione di documenti falsi.
13) Usurpazione di titoli o di funzioni pubbliche; abuso
nell'esercizio di funzioni pubbliche.
14) Falso giuramento, falsa testimonianza, falsa dichiarazione di esperti o di interpreti, subordinazione ed altri atti destinati a nuocere al corso della giustizia.
15) Corruzione di pubblici ufficiali.
Sono compresi nelle qualificazioni precedenti la complicità ed il tentativo.
Tuttavia, quando trattasi di individuo condannato, l'estradizione non sarà concessa se la pena inflitta è inferiore a sei mesi di reclusione.
Storico versioni
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